Art. 734 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Divisione fatta dal testatore

Articolo 734 - codice civile

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 ss., 556, 588).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte (763), i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (565 ss.), se non risulta una diversa volontà del testatore (566 ss., 713, 735).

Articolo 734 - Codice Civile

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 ss., 556, 588).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte (763), i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge (565 ss.), se non risulta una diversa volontà del testatore (566 ss., 713, 735).

Massime

Nel caso in cui il testatore abbia diviso i propri immobili liquidando in denaro la quota di uno dei condividendi, il conguaglio in denaro cui questi ha diritto costituisce credito di valore, esprimendo l’equivalente economico in termini monetari della sua quota sui beni immobili attribuiti agli altri coeredi. Cass. civ. sez. II, 16 gennaio 2007, n. 862

Il testatore che proceda direttamente alla divisione, ai sensi dell’art. 723 c.c. può fare ricorso allo strumento del conguaglio in danaro sia per correggere le ineguaglianze in natura delle quote ereditarie che già si presentino all’atto della formazione del piano di ripartizione, sia per assicurare alle quote il loro valore originario rispetto agli eventuali squilibri dovuti alla fluttuazione dei prezzi di mercato o ad altri non prevedibili eventi. Tali conguagli non possono ritenersi assegni divisionali in senso tecnico, ma hanno natura di legati divisionis causa, presupponendo una divisione già fatta. Ne consegue che l’azione di natura personale diretta ad ottenere il conguaglio con specificazione del suo ammontare si prescrive nell’ordinario termine di dieci anni con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Cass. civ. sez. II, 22 novembre 1996, n. 10306

Il secondo comma dell’art. 734 c.c. – il quale prevede che, nel caso di incompletezza della divisione testamentaria, i beni in essa non compresi sono attribuiti secondo le norme della successione legittima, salvo che risulti diversa volontà del testatore – disciplina il solo caso di una lacuna della divisione stessa rispetto alla (completa) vocazione testamentaria e risolve, di conseguenza, soltanto un problema di determinazione dei criteri di divisione, anche nella parte in cui richiama le norme sulla successione legittima ed in cui non è ravvisabile una regola pleonastica rispetto alla disposizione generale contenuta nell’art. 457 c.c. riferibile alla diversa ipotesi di vocazione essa stessa parziale e quindi di concorso fra successione legittima e successione testamentaria, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’intervenuta divisione testamentaria non esclude, rispetto al relictum indiviso e da dividere, l’ammissibilità della collazione. L’indagine diretta a stabilire se, oltre alla divisione, anche la vocazione testamentaria sia stata parziale va condotta con riguardo alla effettiva volontà del testatore, ricercata in base sia ad elementi risultanti dall’atto globalmente considerato, sia ad elementi che, sebbene ad esso estrinseci, risultino nondimeno idonei allo scopo. Cass. civ. sez. II, 7 giugno 1993, n. 6358

In ipotesi di divisione fatta dal testatore ai sensi dell’art. 734 c.c. lo stabilire se il testatore abbia inteso chiamare i coeredi in quote uguali o diverse è questione da risolvere attraverso la ricerca della volontà effettiva del de cuius, e non già sulla base del valore delle porzioni in concreto formate ed assegnate a ciascuno dei coeredi, ben potendo il diverso valore di talune di dette porzioni, rispetto alle altre, dipendere, non dalla volontà del testatore di chiamare il destinatario di tale porzione in quota di entità diversa da quella degli altri coeredi, ma dal personale criterio di valutazione adottato dal testatore stesso. Cass. civ. sez. II, 18 novembre 1981, n. 6110

L’ipotesi del testatore che proceda alla divisione dei suoi beni tra gli eredi, differendo per l’attuazione della medesima alla morte del coniuge superstite, designato usufruttuario di tutto il relictum, non è riconducibile nell’ambito della divisio inter liberos, di cui all’art. 734 c.c. postulante, per la sua configurazione, la mancanza di un precedente stato di comunione tra i coeredi, per essere questi ultimi successori, non in quote astratte, bensì in quote concrete e determinate dallo stesso testatore con un atto avente nel contempo, effetti dispositivi e reali. Cass. civ, sez. II, 10 novembre 1981, n. 5955

Avendo il testatore il potere che gli deriva dall’art. 734 c.c. di dividere i suoi beni tra gli eredi nel modo che egli ritenga più opportuno al fine di prevenire tra loro le occasioni di liti, col solo limite del rispetto del diritto dei legittimari, è da ritenere che entro tale limite sia consentito al medesimo testatore di comporre e di integrare le singole quote concrete dell’asse ereditario includendo nell’una di esse più beni, immobili o mobili, che nell’altra, senza la osservanza delle norme di cui agli artt. 728, 741 e 751 c.c. che sono stabilite in ipotesi di divisione, comportante la necessità di conguaglio in senso tecnico-giuridico e di operazioni preliminari alla divisione, assolutamente diversa dalla divisio inter liberos di cui al citato art. 734 c.c. Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 1970, n. 326

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