Art. 730 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deferimento delle operazioni a un notaio

Articolo 730 - codice civile

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione (456; 786, 790, 791 c.p.c.).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente (22 c.p.c.), che provvede con unica sentenza (789 c.p.c.).

Articolo 730 - Codice Civile

Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto del tribunale del luogo dell’aperta successione (456; 786, 790, 791 c.p.c.).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente (22 c.p.c.), che provvede con unica sentenza (789 c.p.c.).

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