Art. 73 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Articolo 73 - codice civile

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.) ritorna o ne è provata l’esistenza (66) al momento dell’apertura della successione (456), essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità (71, 533) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto (535), o i beni nei quali esso è stato investito (66), salvi gli effetti della prescrizione (2934) o della usucapione (1158).
S’applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

Articolo 73 - Codice Civile

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 ss.) ritorna o ne è provata l’esistenza (66) al momento dell’apertura della successione (456), essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità (71, 533) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto (535), o i beni nei quali esso è stato investito (66), salvi gli effetti della prescrizione (2934) o della usucapione (1158).
S’applica la disposizione del secondo comma dell’art. 71.

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