In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura. Cass. civ. sez. II, 15 gennaio 2018, n. 726,
In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all’art. 728 cod. civ. è previsto per compensare l’ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall’art. 720 cod. civ. in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perci da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi. Cass. civ. sez. II, 22 aprile 2015, n. 8259
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo – al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) – non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva subordinato l’efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi). Cass. civ. sez. II, 24 ottobre 2006, n. 22833
La domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell’ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto. Cass. civ. sez. II, 27 marzo 2002, n. 4364
Gli interessi legali sulla somma dovuta da un condividente all’altro a titolo di conguaglio (art. 728 c.c.) decorrono dalla data della domanda giudiziale di divisione, ancorché a tale momento il credito non è ancora né liquido né esigibile. Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159
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