Art. 717 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Sospensione della divisione per ordine del giudice

Articolo 717 - codice civile

L’autorità giudiziaria (786, 787 c.p.c.), su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).

Articolo 717 - Codice Civile

L’autorità giudiziaria (786, 787 c.p.c.), su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).

Istituti giuridici

Novità giuridiche