Art. 710 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Esonero dell'esecutore testamentario

Articolo 710 - codice civile

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi (703, 709), per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti (750 c.p.c.).

Articolo 710 - Codice Civile

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi (703, 709), per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti (750 c.p.c.).

Massime

Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 cod. civ. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. – dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, e la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all’art. 739 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. VI-II, 1 settembre 2014, n. 1846

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