L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli (752 ss. c.p.c.) quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori (2), assenti (48 ss.), interdetti (414) o persone giuridiche (11 ss.).
Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati (769 ss. c.p.c.).