L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa (700) deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere annotata nel registro delle successioni (52, 53 att.).
L’accettazione non può essere sottoposta a condizione (633, 1353) o a termine (637, 1184).
L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato (749 c.p.c.), può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante (481, 650, 1399; 749 c.p.c.).