Art. 695 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritti dei creditori personali dell'istituito

Articolo 695 codice civile

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti (820) dei beni che formano oggetto della sostituzione.

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti (820) dei beni che formano oggetto della sostituzione.

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