Art. 690 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obblighi dei sostituiti

Articolo 690 - codice civile

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti (647 ss.), a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).

Articolo 690 - Codice Civile

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti (647 ss.), a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).

Istituti giuridici

Novità giuridiche