Art. 680 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Revocazione espressa

Articolo 680 - codice civile

La revocazione può farsi soltanto con un nuovo testamento (587 ss.), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore (681, 682, 684).

Articolo 680 - Codice Civile

La revocazione può farsi soltanto con un nuovo testamento (587 ss.), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore (681, 682, 684).

Massime

La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell’art. 680 c.c. oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l’espressione “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria” contenuta nel testamento posteriore. Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 2013, n. 22983

La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l’inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. (Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d’appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontà di revoca incaricando il coniuge di distruggere l’olografo). Cass. civ. sez. II, 20 giugno 1986, n. 4119.

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni. Cass. civ. sez. II, 20 marzo 1986, n. 1964

La norma dell’art. 680 c.c. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le disposizioni di ultima volontà, cioè gli atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle disposizioni testamentarie. Cass. civ. sez. II, 6 marzo 1975, n. 829

È valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali. Cass. civ. sez. II, 7 maggio 1968, n. 1405

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