Art. 67 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

Articolo 67 - codice civile

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte (66) possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contradditorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta (62; 726 c.p.c.).

Articolo 67 - Codice Civile

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte (66) possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contradditorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta (62; 726 c.p.c.).

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