Art. 668 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Adempimento del legato

Articolo 668 - codice civile

Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 ss.), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria (1863, 1869), il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 ss.), un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (374, 756).

Articolo 668 - Codice Civile

Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027 ss.), da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria (1863, 1869), il peso ne è sopportato dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice (1863 ss.), un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto (374, 756).

Massime

La disciplina degli oneri inerenti al legato prevista nelle due ipotesi contemplate dall’art. 668 c.c. non è applicabile al credito del professionista per prestazione d’opera riguardante la cosa legata, atteso che per tale credito non ricorre né l’inerenza alla res altrui, rispetto a cui l’opus si sia estrinsecata, né la relazione di garanzia (eccettuata quella generica ex art. 2740 c.c.) della res medesima con l’aspettativa di soddisfazione del creditore, sicché la corrispondente obbligazione può essere trasmessa al legatario (in luogo dell’erede) soltanto attraverso l’istituzione modale, sotto forma di onere. Cass. civ. sez. II, 16 dicembre 1981, n. 6674

Istituti giuridici

Novità giuridiche