Art. 641 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

Articolo 641 - codice civile

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva (633, 1353), finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore (642, 693).
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti (643).

Articolo 641 - Codice Civile

Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva (633, 1353), finché questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore (642, 693).
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti (643).

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