Art. 64 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Immissione nel possesso e inventario

Articolo 64 - codice civile

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni (52), gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58 (730 c.p.c.).
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni (72; 769 ss. c.p.c.).
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 (72).

Articolo 64 - Codice Civile

Se non v’è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni (52), gli aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58 (730 c.p.c.).
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l’inventario dei beni (72; 769 ss. c.p.c.).
Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’art. 60 (72).

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