Art. 634 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Condizioni impossibili o illecite

Articolo 634 - codice civile

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte (647, 794) le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’art. 626 (636, 692).

Articolo 634 - Codice Civile

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte (647, 794) le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’art. 626 (636, 692).

Massime

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l’efficacia della stessa alla circostanza che l’istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell’art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l’unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria. Cass. civ. sez. II, 15 aprile 2009, n. 8941

La disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 634 c.c. relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all’ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità originaria. Cass. civ. sez. II, 22 aprile 2002, n. 5871

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