Art. 629 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Disposizioni a favore dell'anima

Articolo 629 - codice civile

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere (647) a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento (700 ss.).

Articolo 629 - Codice Civile

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Esse si considerano come un onere (647) a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento (700 ss.).

Massime

Poiché la cappella funeraria non è che un sepolcro, non può ritenersi che la disposizione testamentaria con la quale si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, abbia fine di culto o di religione e possa dunque essere considerata alla stregua di una disposizione per l’anima. Cass. civ. sez. II, 3 agosto 1999, n. 8386

Ai sensi dell’art. 629 secondo comma c.c. le disposizioni a favore dell’anima si considerano un onere a carico dell’erede (o del legatario). I chiamati alla successione legittima in presenza di un legato siffatto hanno interesse alla identificazione degli eredi ai fini dei pagamenti periodici per stabilire a chi spetti il possesso dei beni oggetto della disposizione, anche in relazione all’adempimento dell’onere. Cass. civ. sez. II, 11 marzo 1972, n. 712

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