È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata (625).
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l’indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore. Cass. civ. sez. II, 3 luglio 2019, n. 17868
In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt. 625 e 628 c.c. l’indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell’erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l’incompletezza della disposizione e l’incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l’utilizzo di elementi specificativi esterni all’atto, valorizzando l’effettiva volontà del testatore. Cass. civ. sez. II, 11 aprile 2013, n. 8899
Ai fini dell’identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all’atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell’apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l’individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall’art. 628 c.c. essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l’individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta. Cass. civ. sez. II, 3 marzo 2011, n. 5131
In tema di istituzione di erede o di legatario, se la persona o le persone favorite non sono in alcun modo determinabili, la nullità della disposizione a norma dell’art. 628 c.c. non trova deroga nelle norme di cui agli artt. 629 (disposizioni a favore dell’anima) e 630 (disposizioni a favore dei poveri) c.c. che non costituiscono eccezioni al principio enunciato dall’art. 628 ma hanno valore integrativo o suppletivo; con la conseguenza che non è vietato all’interprete applicare il principio enunciato all’art. 628 (che la determinabilità della persona favorita, raggiungibile con i mezzi ermeneutici consentiti per i testamenti, impedisce la declaratoria di nullità) anche ad ipotesi che abbiano con quelle contemplate dagli artt. 629 e 630 una qualche somiglianza. Cass. civ. sez. II, 7 luglio 1987, n. 5897
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747