Art. 623 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Comunicazione agli eredi e legatari

Articolo 623 - codice civile

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico (603), appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo (602) o segreto (604), dopo la pubblicazione (620, 621), comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).

Articolo 623 - Codice Civile

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico (603), appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo (602) o segreto (604), dopo la pubblicazione (620, 621), comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (43).

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