Art. 621 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicazione del testamento segreto

Articolo 621 - codice civile

Il testamento segreto (604) deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione (7 att.; 749 c.p.c.).
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 620.

Articolo 621 - Codice Civile

Il testamento segreto (604) deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione (7 att.; 749 c.p.c.).
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’art. 620.

Istituti giuridici

Novità giuridiche