Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona (1).
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti (467) e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace (323, 378, 738, 740, 779 ss., 2728).