Art. 599 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Persone interposte

Articolo 599 - codice civile

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona (1).
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti (467) e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace (323, 378, 738, 740, 779 ss., 2728).

Articolo 599 - Codice Civile

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona (1).
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti (467) e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l’incapace (323, 378, 738, 740, 779 ss., 2728).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 28 dicembre 1970, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 cod. civ.; e con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui richiama l’art. 595.

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