Art. 590 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

Articolo 590 - codice civile

La nullità della disposizione testamentaria (606), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (627, 799, 2034).

Articolo 590 - Codice Civile

La nullità della disposizione testamentaria (606), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione (627, 799, 2034).

Massime

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa. Cass. civ. sez. II, 5 gennaio 2018, n. 168

L’art. 590 c.c. nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. Cass. civ. sez. II, 4 luglio 2012, n. 11195

L’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l’azione di riduzione salvo che egli non abbia manifestato in modo equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione. Cass. civ. sez. II, 4 agosto 1995, n. 8611

L’art. 590 c.c. che prevede la possibilità di convalida delle disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontà del testatore e la stessa apparenza di un testamento, ovvero sia certa e valida una volontà testamentaria contraria al testamento che si vorrebbe revocare (e cioè nel caso di testamento revocato). Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 1972, n. 2958

A norma dell’art. 590 c.c. la convalida per facta concludentia di disposizioni testamentarie nulle, non opera se chi le esegue ignori la causa della nullità. Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1971, n. 2185

L’art. 590 c.c. il quale, al pari di quanto stabilisce in tema di contratti l’art. 1444, dal quale si distingue unicamente per il fatto che questo è applicabile ai soli casi di annullabilità (quello è invece applicabile a tutte le ipotesi di nullità da qualunque causa derivante), richiede che il soggetto, a cui spettava l’azione di annullamento, abbia confermato la disposizione testamentaria viziata o vi abbia dato volontaria esecuzione, concedendo il motivo di invalidità e ponendo in essere un comportamento inconciliabile con la volontà di impugnarla. Cass. civ. sez. II, 12 settembre 1970, n. 1403

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