Art. 59 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per la rinnovazione dell'istanza

Articolo 59 - codice civile

L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Articolo 59 - Codice Civile

L’istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

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