Art. 588 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Articolo 588 - codice civile

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (637) e attribuiscono la qualità di erede (625 ss.), se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore (674). Le altre disposizioni sono a titolo particolare (631) e attribuiscono la qualità di legatario (649 ss.).
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (734).

Articolo 588 - Codice Civile

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (637) e attribuiscono la qualità di erede (625 ss.), se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore (674). Le altre disposizioni sono a titolo particolare (631) e attribuiscono la qualità di legatario (649 ss.).
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (734).

Massime

La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all’attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell’indagine diretta ad accertare l’eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c. non giustifica, di per sé, l’attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell’universalità del patrimonio ai sensi dell’art. 588, comma 1, c.c. Cass. civ. sez. II, 3 luglio 2019, n. 17868,

L’”institutio ex re certa”, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c. non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito “ex re certa”, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. Cass. civ. sez. II, 3 luglio 2019, n. 17868

In tema di successione testamentaria, l’”institutio ex re certa” ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l’alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l’attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l’art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l’art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all’erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi. Cass. civ. sez. VI, 17 marzo 2017, n. 6972

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 cod. civ. l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. Cass. civ. sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24163

In tema di interpretazione del testamento, l’institutio ex re certa configura, ai sensi dell’art. 588 c.c. una successione a titolo universale nel patrimonio del de cuius qualora il testatore, nell’attribuire determinati beni, abbia fatto riferimento alla quota di legittima spettante all’istituito, avendo in tal modo inteso considerare i beni come una frazione rappresentativa dell’intero patrimonio ereditario. Cass. civ. sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1066

Al fine di distinguere tra disposizioni testamentarie a titolo universale – che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede – e disposizioni a titolo particolare – che, invece attribuiscono la sola qualità di legatario – il giudice deve compiere sia una indagine di carattere oggettivo riferita al contenuto dell’atto sia una indagine di carattere soggettivo riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tali duplici indagini – che sono di competenza del giudice del merito e i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati – può stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione dell’universum ius (sicché la successione è a titolo di legato). Cass. civ. sez. lav. 12 luglio 2001, n. 9467

L’avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell’attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all’universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l’intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l’attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni (come, come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi) è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente il contrario, che l’attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. (Omissis).. Cass. civ. sez. II, 6 novembre 1986, n. 6516

Ai sensi del secondo comma dell’art. 588 c.c. l’assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) può essere interpretata come disposizione a titolo universale qualora risulti che il testatore, pur avendo indicato beni determinati, abbia in effetti inteso assegnare questi come quota del patrimonio ereditario. A tal fine l’indagine, di carattere obiettivo circa il contenuto dell’atto, nel senso dell’attribuzione dell’universalità dei beni o di una quota aritmetica di essi oppure dell’attribuzione di un bene o di un complesso di beni determinati, è di carattere soggettivo sull’intenzione del testatore, e deve essere più completa e penetrante di quella necessaria quando invece il testatore detta le disposizioni con riferimento alla quantità indeterminata dei suoi beni. Cass. civ. sez. II, 16 novembre 1985, n. 5625

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