Art. 586 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Acquisto dei beni da parte dello Stato

Articolo 586 - codice civile

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato (565). L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione (459) e non può farsi luogo a rinunzia (519, 827).
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (490 n. 2).

Articolo 586 - Codice Civile

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato (565). L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione (459) e non può farsi luogo a rinunzia (519, 827).
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (490 n. 2).

Massime

Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c. a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell’art. 1163 c.c. nel testo (applicabile “ratione temporis”) anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l’usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente. Cass. civ. sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1549

L’acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell’art. 586 c.c. avviene iure successionis e, quindi, a titolo derivativo, mentre l’acquisto dei beni immobili «che non sono in proprietà di alcuno», previsto dall’art. 827 c.c. avviene a titolo originario. Pertanto l’art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilendo che «i beni immobili situati nella regione che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione», ha apportato deroga all’art. 827 c.c. ma non ha modificato l’art. 586 c.c. che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte. Cass. civ. sez. II, 11 marzo 1995, n. 2862

La limitazione di responsabilità prevista dal secondo comma dell’art. 586 c.c. – per il quale lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati – riguarda i soli debiti ereditari, cioè i debiti gravanti sul de cuius o sull’eredità, non già quelli, come l’obbligo imposto dalla condanna al pagamento delle spese processuali, che derivano da un comportamento processuale dello Stato, il quale abbia preferito resistere anziché riconoscere la giusta pretesa del creditore. Cass. civ. sez. lav. 14 giugno 1989, n. 2873

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