Art. 585 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Successione del coniuge separato

Articolo 585 - codice civile

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza (151) passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’art. 548.

Articolo 585 - Codice Civile

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza (151) passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’art. 548.

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