Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti [legittimi] (1) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.