[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima , la porzione spettante ai figli naturali.]