(1) Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio (1) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta (250 ss.) o giudizialmente dichiarata (269), salvo quanto è disposto dall’art. 580.
(1) Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio (1) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta (250 ss.) o giudizialmente dichiarata (269), salvo quanto è disposto dall’art. 580.
(1) Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio (1) si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta (250 ss.) o giudizialmente dichiarata (269), salvo quanto è disposto dall’art. 580.
(1) La parola: «naturali» è stata così sostituita dalle attuali: «nati fuori del matrimonio» dall’art. 78 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
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