Art. 57 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prova della morte dell'assente

Articolo 57 - codice civile

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (456, 588).
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Articolo 57 - Codice Civile

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (456, 588).
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

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