A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 ss.), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna (538, 644).
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado (76), l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (75, 538, 571).