Art. 569 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Successione degli ascendenti

Articolo 569 - codice civile

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 ss.), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna (538, 644).
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado (76), l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (75, 538, 571).

Articolo 569 - Codice Civile

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 ss.), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna (538, 644).
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado (76), l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea (75, 538, 571).

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