Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 c.c. anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno. Cass. civ. sez. II, 5 giugno 2000, n. 7478
Nella nozione di peso – dal quale, a norma dell’art. 561 c.c. debbono essere liberi gli immobili restituiti per effetto di riduzione della donazione o delle disposizioni testamentarie – sono da ritenersi compresi, oltre a quelli aventi contenuto reale – come la servitù l’usufrutto ecc. – anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario – come l’anticresi, l’affitto, la locazione – strettamente inerenti al godimento dell’immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza della esplicazione delle facoltà dominicali. Cass. civ. sez. III, 8 luglio 1971, n. 2178