Art. 556 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Determinazione della porzione disponibile

Articolo 556 - codice civile

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (562, 737 ss.), secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (537 ss.).

Articolo 556 - Codice Civile

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (562, 737 ss.), secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (537 ss.).

Massime

In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al “de cuius” al momento della morte – al netto dei debiti – maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario; a tal fine, la posizione del coniuge del “de cuius” non è diversa da quella dei figli – equiparazione giustificata rispetto alla “ratio” della riunione fittizia – in quanto come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell’altro genitore o di altro coniuge ormai non pitale, così il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal “de cuius” in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. Cass. civ. sez. II, 7 marzo 2016, n. 4445

In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). Cass. civ. sez. II, 24 luglio 2012, n. 12919

Al fine di stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal “de cuius” sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell’apertura della successione. Cass. civ. sez. II, 24 luglio 2008, n. 20387

A norma dell’art. 556 c.c. l’ammontare della quota disponibile si determina dapprima formando la massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte, indi detraendone i debiti, in riferimento allo stesso momento, ossia al tempo della morte, sia per la determinazione del valore dei beni relitti (attivo) che per la determinazione dell’entità dei debiti (passivo), sì da pervenire una volta effettuata la detrazione ad un dato omogeneo (attivo contrassegnante il relictum), cui sommare il donatum, senza che sia più concepibile una rivalutazione e/o una liquidazione di interessi sull’eventuale credito del legittimario verso l’asse ereditario. Cass. civ. sez. II, 23 maggio 1990, n. 4654

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali – cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l’esatto equivalente. Cass. civ. sez. II, 17 marzo 2016, n. 5320

In materia di donazione modale, l’imposizione di un onere in capo al donante – sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso – comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 c.c.. Cass. civ. sez. II, 7 aprile 2015, n. 6925

Ai fini della determinazione della quota di legittima e della quota disponibile deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c. esclusivamente al valore dell’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione, differentemente dalla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, che a norma dell’art. 726 c.c. deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima. Cass. civ. sez. II, 20 marzo 1991, n. 2975

In materia successoria, ai fini della determinazione della porzione disponibile, i beni vengono in rilievo non per il valore della loro nuda proprietà bensì nel loro effettivo valore secondo le regole della collazione, poiché l’art. 556 c.c. riferisce il calcolo alla massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, depurata dai debiti e integrata con i beni di cui egli abbia disposto a titolo di donazione. Cass. civ. sez. II, 26 novembre 1986, n. 6979

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