Art. 553 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Articolo 553 - codice civile

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (565 ss.), nel concorso di legittimari (536 ss.) con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente (558) nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati (735, 746).

Articolo 553 - Codice Civile

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (565 ss.), nel concorso di legittimari (536 ss.) con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente (558) nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati (735, 746).

Massime

In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un’indagine estesa all’intero patrimonio del “de cuius” giacché, quand’anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall’art. 553 c.c.. Cass. civ. sez. VI, 25 settembre 2017, n. 22325

Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del “relictum”, che del “donatum”, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del “de cuius”, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed alle quali si pudare corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto. Cass. civ. sez. II, 17 giugno 2011, n. 13385

Tenuto conto che la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del de cuius la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo, anche se l’imposizione dell’obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicchè il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione – fermo il divieto posto dall’art. 549 c.c. di imporre su di essa pesi o condizioni – i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell’art. 553 c.c. ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal de cuius in virtù di donazioni o legati. Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 2006, n. 3013

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