La disposizione contenuta nell’art. 500 c.c. (recte: 549 – N.d.R.) va interpretata nel senso che la quota di legittima non è suscettibile di oneri o condizioni che ne diminuiscano il valore, cioè la sua entità, e nel senso che al detto limite quantitativo si aggiunga un limite qualitativo. Cass. civ. sez. II, 12 settembre 1970, n. 1403
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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