Art. 543 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Concorso di coniugi e figli naturali

Articolo 543 - codice civile

[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile.]

Articolo 543 - Codice Civile

[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.
Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.
Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile.]

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