Art. 542 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Concorso di coniuge e figli

Articolo 542 - codice civile

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale,] (1) a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli [, legittimi o naturali] (2), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi e naturali] (2), è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell’art. 537 (3).

Articolo 542 - Codice Civile

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale,] (1) a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli [, legittimi o naturali] (2), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi e naturali] (2), è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell’art. 537 (3).

Note

(1) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 73, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 73, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(3) Questo comma è stato abrogato dall’art. 73, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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