Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale,] (1) a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli [, legittimi o naturali] (2), sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi e naturali] (2), è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell’art. 537 (3).