L’art. 540, comma 2, c.c. come riformulato dalla l. n. 151 del 1975, che riconosce i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano in favore del coniuge superstite, si applica alle sole successioni apertesi dopo l’entrata in vigore di tale legge e, cioè, posteriori al 20 settembre 1975. Cass. civ. sez. II, 2 settembre 2019, n. 21949
I diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione, anche in presenza di un’attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi; ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare “ipso iure” l’acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all’azione di riduzione. Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2019, n. 15667
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”, sicché la sua concreta attribuzione, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo. Cass. civ. sez. II, 26 marzo 2019, n. 8400
I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona. Cass. civ. sez. II, 5 febbraio 2018, n. 2754
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciimplica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” (e del “donatum”, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà. Cass. civ. sez. II, 13 novembre 2017, n. 26741
I diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare. Cass. civ. sez. II, 12 giugno 2014, n. 13407
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c. i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, c.c. dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perci operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 c.c. relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del “de cuius”. Cass. civ. Sezioni Unite, 27 febbraio 2013, n. 4847
Il diritto di abitazione, riservato dall’art. 540, secondo comma, c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato “ex lege”, che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all’art. 649, secondo comma, c.c. al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede. (Omissis). Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2012, n. 6625
Il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell’ipotesi in cui la residenza familiare del de cuius sia ubicata in un immobile in comproprietà, – e, per l’indivisibilità dell’immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente – è applicabile anche all’ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all’incanto dell’immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell’immobile spettante a quest’ultimo). Cass. civ. sez. II, 30 luglio 2004, n. 14594
La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 comma secondo c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare – che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell’apertura della successione – ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull’abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest’ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell’immobile sia temporaneamente occupato da terzi. Cass. civ. sez. II, 15 maggio 2000, n. 6231
In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540 comma secondo c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L’attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l’acquisto ipso iure, ai sensi dell’art. 649 comma primo c.c. senza dover ricorrere all’azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v’è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso. Cass. civ. sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329
Ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l’arredano, attribuiti al coniuge superstite dall’art. 540, comma secondo, c.c. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare. Cass. civ. sez. II, 13 marzo 1999, n. 2263
I diritti reali di abitazione e di uso dei mobili che l’arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 c.c.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia (art. 144 c.c.). Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2159
Il coniuge che continui ad abitare la casa di abitazione coniugale di comune proprietà, dopo la morte dell’altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall’art. 540 c.c. acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell’art. 1146 c.c. nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione. Cass. civ. sez. II, 13 giugno 1994, n. 5731
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all’altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti. Cass. civ. sez. II, 22 luglio 1991, n. 8171