Art. 539 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO Riserva a favore dei figli naturali

Articolo 539 - codice civile

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

Articolo 539 - Codice Civile

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

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