Art. 538 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Riserva a favore degli ascendenti

Articolarticolo 539 - codice civileo 538 - codice civile

[legittimi] (1) Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali] (2) (250 ss.), ma ascendenti [legittimi] (2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’art. 569.

ArticolArticolo 539 - Codice Civileo 538 - Codice Civile

[legittimi] (1) Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali] (2) (250 ss.), ma ascendenti [legittimi] (2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’art. 569.

Note

(1) parola fra parentesi quadrate soppressa dall’art. 72, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 72, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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