[legittimi] (1) Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali] (2) (250 ss.), ma ascendenti [legittimi] (2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’art. 569.