[legittimi e naturali] (1) Salvo quanto disposto dall’art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, [legittimo o naturale,] (2) a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli [, legittimi e naturali] (3).
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice (38 att.), valutate le circostanze personali e patrimoniali (542, 566) (4).