Art. 536 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legittimari

Articolo 536 - codice civile

Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (548), i figli, (231 ss.) gli ascendenti (538) (1).
Ai figli [legittimi ] (2) sono equiparati [i legittimati e] (2) gli adottivi (291 ss., 304).
A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali] (3), i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (3).

Articolo 536 - Codice Civile

Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (548), i figli, (231 ss.) gli ascendenti (538) (1).
Ai figli [legittimi ] (2) sono equiparati [i legittimati e] (2) gli adottivi (291 ss., 304).
A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali] (3), i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (3).

Note

(1) Le parole: «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» sono state così sostituite dalle attuali: «i figli, gli ascendenti» dall’art. 70, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 70, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(3) parole fra parentesi quadrate soppresse dall’art. 70, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

Il principio dell’intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni – di qualunque natura – purché compresi nell’asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l’usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l’attribuzione dell’usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l’attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore. Cass. civ. sez. II, 12 settembre 2002, n. 13310

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