Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (548), i figli, (231 ss.) gli ascendenti (538) (1).
Ai figli [legittimi ] (2) sono equiparati [i legittimati e] (2) gli adottivi (291 ss., 304).
A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali] (3), i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] (3).