La vendita di bene ereditario da parte dell’erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, c.c. ove manchi l’anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibile ex art. 2648, terzo comma, c.c.), non è opponibile all’erede vero che abbia trascritto l’accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell’atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sé, un’accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all’erede vero, potendo il bene essere pervenuto all’alienante in virtù di un titolo diverso. Cass. civ. sez. II, 5 luglio 2012, n. 11305
In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l’erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell’art. 534, comma secondo, c.c. assolva all’onere di provare la sua buona fede all’atto dell’acquisto, consistente nella dimostrazione dell’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto. Cass. civ. sez. II, 4 febbraio 2010, n. 2653
La disposizione di cui al terzo comma dell’art. 534 c.c. – la quale, facendo eccezione al principio generale per cui l’erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo, fa salvo il caso dei diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi, i quali provino di aver contrattato in buona fede, e sempre che, trattandosi di beni immobili, l’acquisto a titolo di erede e quello dall’erede apparente siano trascritti anteriormente all’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente – non è applicabile all’acquisto dal legatario apparente. Cass. civ. sez. II, 29 luglio 1966, n. 2114
Mentre l’art. 534, terzo comma, c.c. si riferisce esclusivamente alla petizione di eredità e all’acquisto a titolo oneroso da chi è da considerarsi erede apparente, cioè possiede o si comporta come erede o successore a titolo universale, l’art. 2652, n. 7, riguardante la trascrizione delle domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte, non si riferisce ad una particolare e nominata azione, ma a tutte le azioni, a base delle quali sia posta la contestazione del fondamento di un acquisto a titolo universale o particolare, cioè a tutte quelle in cui si contesti la validità o l’efficacia di una determinata disposizione testamentaria. Cass. civ. sez. II, 29 luglio 1966, n. 2114