A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell’eredità giacente è tenuto – anche al di fuori dell’ipotesi di liquidazione dell’eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. – a rispettare l’ordine dei diritti di prelazione a norma dell’art. 495 c.c. (richiamato dall’art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo poziore, l’inosservanza di quell’ordine comporta l’illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore. Cass. civ. sez. II, 23 febbraio 1985, n. 1627