Art. 530 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pagamento dei debiti ereditari

Articolo 530 - codice civile

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale (2830; 782 c.p.c.).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti (782, 783 c.p.c.).

Articolo 530 - Codice Civile

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale (2830; 782 c.p.c.).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti (782, 783 c.p.c.).

Massime

A differenza del debitore che per adempiere alcune delle sue obbligazioni, al di fuori di procedure concorsuali o individuali, è libero di scegliere il creditore al quale eseguire il pagamento, il curatore dell’eredità giacente è tenuto – anche al di fuori dell’ipotesi di liquidazione dell’eredità a norma degli artt. 498 e segg. c.c. – a rispettare l’ordine dei diritti di prelazione a norma dell’art. 495 c.c. (richiamato dall’art. 531 stesso codice) con la conseguenza che, restando la pretesa dei vari creditori alla soddisfazione delle loro ragioni limitata da quella concorrente dei creditori aventi un titolo poziore, l’inosservanza di quell’ordine comporta l’illegittimità del relativo pagamento anche se debitamente autorizzato dal pretore. Cass. civ. sez. II, 23 febbraio 1985, n. 1627

Istituti giuridici

Novità giuridiche