Art. 521 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Retroattività della rinunzia

Articolo 521 - codice civile

Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (524 ss.).
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione (769 ss.) o domandare il legato (649 ss.) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (536 ss.), salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Articolo 521 - Codice Civile

Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (524 ss.).
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione (769 ss.) o domandare il legato (649 ss.) a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (536 ss.), salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.

Massime

Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius”, in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. senza che, in ragione di ci assuma rilevanza l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l’apertura della successione, stante l’estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del “de cuius”, circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Cass. civ. sez. V, 30 maggio 2018, n. 13639

L’atto d’impugnazione notificato al solo chiamato all’eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredità ai sensi dell’art. 521 c.c.. Cass. civ. sez. VI, 10 aprile 2017, n. 9225

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