Art. 519 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Dichiarazione di rinunzia

Articolo 519 - codice civile

La rinunzia all’eredità (320, 467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683) deve farsi (374) con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (456), e inserita nel registro delle successioni (52, 53, 133 att.).
La rinunzia fatta gratuitamente (461) a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente (477, 478, 527, 674).

Articolo 519 - Codice Civile

La rinunzia all’eredità (320, 467, 468, 481, 524, 527, 552, 586, 683) deve farsi (374) con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (456), e inserita nel registro delle successioni (52, 53, 133 att.).
La rinunzia fatta gratuitamente (461) a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente (477, 478, 527, 674).

Massime

La rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l’accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall’art. 1414, terzo comma, cod. civ. Cass. civ. sez. II, 2 marzo 2015, n. 4162,

Per la valida rinunzia a far valere il testamento, occorre l’accordo di tutti i coeredi, da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo, che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse. Cass. civ. sez. II, 5 giugno 2014, n. 12685

L’inserzione dell’atto di rinuncia all’eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l’erede per il pagamento dei debiti del “de cuius”, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all’eredità, ha l’onere di provare, anche solo mediante l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell’atto “de quo” nel registro delle successioni. Cass. civ. sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3346

Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinunzia all’eredità deve essere fatta in forma solenne, con dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere, che non può essere sostituita dalla scrittura privata autenticata ed è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c. rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350, n. 13, c.c.. Cass. civ. sez. II, 20 febbraio 2013, n. 4274

La rinuncia del chiamato all’eredità alle disposizioni testamentarie non gli impedisce di chiedere l’esecuzione della successione legittima, che – venuta meno per qualsiasi ragione la successione testamentaria – diviene operante. Nella specie, convenuta la divisione dei beni devoluti per successione legittima dai chiamati all’eredità, che contestualmente dichiaravano di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di appello che dichiaravano aperta la successione legittima, avendo ritenuto valida la rinuncia compiuta, nonostante la successiva scoperta del testamento. Cass. civ. sez. II, 1 luglio 2002, n. 9513

Il requisito di forma previsto dall’art. 519 c.c. per la rinuncia alla eredità non è applicabile per la rinuncia alla azione di riduzione del legittimario pretermesso, che acquista la qualità di legittimato alla eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di riduzione. Cass. civ. sez. II, 3 dicembre 1996, n. 10775

L’onere imposto dall’art. 485 c.c. al chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l’eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all’eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l’inventario, essere considerato erede puro e semplice. Cass. civ. sez. II, 22 giugno 1995, n. 7076

La rinunzia all’eredità richiede a pena di nullità l’osservanza delle forme previste dall’art. 519 c.c. solo rispetto ai terzi estranei all’eredità, ma non tra i coeredi, quando questi abbiano posto in essere fra loro speciali rapporti, dai quali, in base alle regole generali del diritto, possa desumersi con certezza la rinuncia. Cass. civ. sez. II, 22 ottobre 1975, n. 3500

Il negozio unilaterale di rinunzia all’eredità, posto in essere verso un corrispettivo a favore di un coerede, determinando l’attribuzione a favore di quest’ultimo della quota che sarebbe spettata al rinunziante (effetto ulteriore) e non la semplice perdita del diritto all’eredità (effetto tipico del negozio adottato), deve ritenersi negozio indiretto, che, non tendendo ad uno scopo vietato dalla legge, è idoneo a produrre gli effetti voluti dal rinunziante. Cass. civ. sez. II, 13 luglio 1974, n. 2119.

L’omissione della trascrizione della rinuncia all’eredità incide solo sull’efficacia dell’atto nei confronti dei terzi, ma non può influire sulla sua validità. Cass. civ. sez. II, 11 maggio 1967, n. 970

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