Art. 517 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Separazione riguardo ai mobili

Articolo 517 - codice civile

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili (812) si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione (456), il quale ordina l’inventario (769 ss. c.p.c.) se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato (518).

Articolo 517 - Codice Civile

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili (812) si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione (456), il quale ordina l’inventario (769 ss. c.p.c.) se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato (518).

Massime

Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell’erede, ex art. 517 c.c. pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all’art. 516 c.c. ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del “de cuius” a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell’erede. Cass. civ. Sezioni Unite, 15 maggio 2018, n. 11849

Istituti giuridici

Novità giuridiche