Il diritto alla separazione riguardo ai mobili (812) si esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione (456), il quale ordina l’inventario (769 ss. c.p.c.) se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato (518).