Il coniuge dell’assente (117), oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (159) e per titolo di successione (540 ss., 581 ss.), può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare (433) da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente (438).