Art. 51 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Articolo 51 - codice civile

Il coniuge dell’assente (117), oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (159) e per titolo di successione (540 ss., 581 ss.), può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare (433) da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente (438).

Articolo 51 - Codice Civile

Il coniuge dell’assente (117), oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi (159) e per titolo di successione (540 ss., 581 ss.), può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare (433) da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente (438).

Istituti giuridici

Novità giuridiche