Art. 507 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Articolo 507 - codice civile

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (1977 ss.).
A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (52, 53 att.), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari (2643 ss.) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (2649, 2663, 2683, 2687).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (509, 2644, 2649).
L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Articolo 507 - Codice Civile

L’erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito (498), se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (1977 ss.).
A tal fine l’erede deve, nelle forme indicate dall’articolo 498, dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza (43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni (52, 53 att.), annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell’art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari (2643 ss.) e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (2649, 2663, 2683, 2687).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall’erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (509, 2644, 2649).
L’erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell’articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari.

Massime

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell’erede beneficiato, ai sensi dell’art. 507 c.c. non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c. verificandosi un’ipotesi di semplice abbandono, da parte dell’erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell’ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell’erede beneficiato, risultando “inutiliter data” una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza. Cass. civ. sez. II, 14 giugno 2013, n. 15038

In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, l’Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all’imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell’erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l’avviso di liquidazione, oltre che all’erede, anche al curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c. il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell’eredità medesima, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti. Cass. civ. sez. V, 21 febbraio 2008, n. 4419

Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell’imposta di successione, è l’erede e non il curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c. il quale, a differenza del curatore dell’eredità giacente (art. 508 c.c.), non amministra nell’interesse dell’eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell’erario, cui l’imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637). Cass. civ. sez. I, 8 ottobre 1991, n. 10512

In tema di contenzioso tributario, l’erede che, accettata l’eredità con beneficio di inventario, rilasci poi i beni ai creditori ai sensi degli artt. 507 e seguenti c.c. non ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, atteso che, rimanendo proprietario dei beni ereditari pur dopo il rilascio, l’erede non perde la legittimazione processuale (e l’interesse) ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario (quali sono, tra le altre, quelle erariali), anche se nasce una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell’art. 508 c.c. Cass. civ. sez. I, 19 novembre 1997, n. 11517

Istituti giuridici

Novità giuridiche