Art. 506 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedure individuali

Articolo 506 - codice civile

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili (1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari (1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui (51, 55 l. fall.).

Articolo 506 - Codice Civile

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell’art. 498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall’art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili (1186). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell’invito ai creditori previsto dal terzo comma dell’art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari (1282). I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui (51, 55 l. fall.).

Massime

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall’art. 506 c.c. si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell’ambito della stessa sull’eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c. Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2001, n. 4704

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata i creditori del de cuius possono proporre contro l’erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell’esistenza ed entità del loro credito, ancorchè abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all’art. 498 c.c. stante l’autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poichè detta procedura di liquidazione vieta soltanto l’inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso. In tal caso la sentenza di condanna emessa nel giudizio ordinario nei confronti dell’erede beneficiato dall’autore di un atto illecito, può legittimamente comprendere nella liquidazione del danno gli interessi compensativi maturati anche successivamente alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia dell’invito ai creditori previsto dall’art. 498 c.c. data alla quale l’art. 506 c.c. arresta il decorso degli interessi dei crediti chirografari, trovando tale titolo soddisfazione sul residuo solo in caso di incapienza dei beni ereditari. Cass. civ. sez. II, 6 novembre 1991, n. 11848

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredità beneficiata, i creditori del defunto possono iniziare contro l’erede azione di condanna (ordinaria o monitoria) e ciò non solo se abbiano anche presentato la dichiarazione di credito prevista dall’art. 498 c.c. ma pure se abbiano presentato reclamo ai sensi dell’art. 501 c.c. allo stato di graduazione, stante l’autonomia e, quindi, la possibilità di coesistenza dei due procedimenti e salvo la facoltà di sospendere il secondo giudizio fino all’esito di quello ordinario, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l’inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso. Cass. civ. sez. III, 6 dicembre 1974, n. 4070

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